PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

 

Pag. 2

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88).

      1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

      «5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta».

Art. 3.

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................